I. Nullità relativa nei confronti dei creditori
Nella procedura di fallimento è prevista la possibilità per i creditori di garantire il mantenimento della massa dei beni fallimentari. L’art. 646 della Legge Commerciale regola l’istituto di nullità relativa delle seguenti operazioni e delle transazioni nei confronti dei creditori fallimentari, qualora svoltesi successivamente alla data di apertura della procedura fallimentare ed eseguite non secondo la legge:
– l’adempimento di un obbligo, sorto prima della data della decisione di apertura della procedura fallimentare;
