Mese: Luglio 2022

FUNZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Nella procedura fallimentare il curatore fallimentare ha una funzione principale.
1. Funzione, competenza e limitazioni:
Con l’inizio del procedimento va nominato un curatore fallimentare provvisorio dopo di che dall’assemblea dei creditori viene eletto il curatore permanente che segue l’adempimento regolare dell’intera procedura.
Il curatore fallimentare provvisorio oltre ai poteri identici a quelli del curatore fallimentare permanente ha l’obbligo di preparare i documenti iniziali come ad esempio l’elenco dei creditori, elenco dei creditori che sono o sono stati correlati al debitore negli ultimi tre anni precedenti all’apertura della procedura concorsuale, relazione dello stato patrimoniale dell’impresa ecc.

NULLITÀ DI OPERAZIONI E TRANSAZIONI NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

I. Nullità relativa nei confronti dei creditori
Nella procedura di fallimento è prevista la possibilità per i creditori di garantire il mantenimento della massa dei beni fallimentari. L’art. 646 della Legge Commerciale regola l’istituto di nullità relativa delle seguenti operazioni e delle transazioni nei confronti dei creditori fallimentari, qualora svoltesi successivamente alla data di apertura della procedura fallimentare ed eseguite non secondo la legge:
– l’adempimento di un obbligo, sorto prima della data della decisione di apertura della procedura fallimentare;

TRASFORMAZIONE TRAMITE MODIFICA DELLA FORMA GIURIDICA

I. Disposizioni generali: Le società possono essere trasformate per fusione (incorporazione), riunione, scissione e separazione, nonché modificando la forma giuridica (per es.: società a responsabilità limitata in società per azioni o viceversa) e se non diversamente previsto dalla legge, dette società possono essere di forma e natura differente. Al momento della trasformazione, i soci o gli azionisti delle società trasformatrici diventano soci o azionisti di una o più delle società di nuova costituzione e/o incorporanti e le quote (o le azioni) acquisite dopo la trasformazione devono essere equivalenti al valore delle quote (o delle azioni) detenute prima della trasformazione.