Nel corso della procedura concorsuale, la legge consente al debitore di concludere un accordo stragiudiziale con i creditori, che è un accordo multilaterale tra il debitore e tutti i creditori con crediti accettati nella procedura fallimentare. Detto accordo può essere concluso in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Il quadro giuridico di tale accordo è disciplinato dall’art. 740 della Legge Commerciale, che dispone quanto segue:
