DALLA NOSTRA ESPERIENZA

Cancellazione del socio di una SRL dopo il rifiuto dell’iscrizione da parte del Registro commerciale.

Un caso interessante è sorto nella nostra prassi, legato al tentativo di una Società di iscrivere la cancellazione dal registro commerciale di uno dei soci, il quale aveva da tempo depositato richiesta di recedere dal contratto sociale ai sensi dell’art. 125 della Legge Commerciale.  

Il Team di A.EFFE. Consulting coinvolto nel Caso.

Coordinatore: Avv. Andrea Favaro, Avv. Mila Hincheva

Supporto operativo: Avv. Mila Hincheva

Il Caso.

Siamo in ipotesi di una società a responsabilità limitata con due soci, uno dei quali ha esercitato la facoltà di recedere dalla società volontariamente secondo la disciplina prescritta dall’art. 125, para 2, della Legge Commerciale, in virtù di un preavviso di 3 (tre) mesi.

Alla scadenza del preavviso, l’avverarsi della cessazione del rapporto societario deve riconoscersi come automatica (secondo la legge e la giurisprudenza unanime) e correttamente l’amministratore e legale rappresentante della società ha quindi depositato l’apposita richiesta nell’Agenzia per le iscrizioni – Registro commerciale per la cancellazione del Socio.

Rifiuto da parte dell’Agenzia per le iscrizioni.

Nonostante la presenza di tutti i presupposti richiesti per l’esercizio di tale diritto (notifica da effettuarsi per iscritto ed il passaggio di un termine prescritto – tre mesi) il Registro Commerciale ha disposto un rifiuto alla registrazione della cancellazione del socio uscente in base al motivo per il quale sarebbe mancata la decisione dell’assemblea generale dei soci avente ad oggetto la gestione della quota sociale liberata e le conseguenti modifiche avvenute nella composizione dei soci.

Secondo i motivi esposti nel rifiuto della registrazione, in virtù della cessazione della partecipazione al contratto sociale in qualità di socio devono anche essere opportunamente regolati i rapporti legati alla sua partecipazione societaria.

Sempre secondo il contenuto del provvedimento di rifiuto, senza il trasferimento effettivo (o, comunque, la precisa destinazione e/o gestione) della quota del socio che intende recedere dal contratto sociale, verrebbero lesi gli interessi dei creditori e rimarrebbe un capitale non più sottoscritto (elemento non ammesso dalla normativa vigente).

In realtà, la normativa vigente non impone quale condizione per la cancellazione del socio dalla visura della società e quindi il verificarsi delle conseguenze giuridiche della sua attuazione, come, ad esempio, la presenza di una delibera dell’assemblea generale destinata a disciplinare le conseguenze della cessazione del rapporto del socio.

Sulla base di questi elementi è stata proposta, quindi, impugnazione in relazione al rifiuto di pubblicazione da parte della Agenzia per le iscrizioni.

Risultato dall’appello.

Dopo l’impugnazione del rifiuto, il Tribunale competente si è pronunciato con una Sentenza tramite la quale è stato annullato il rifiuto e sono state fornite le istruzioni all’Agenzia per le iscrizioni al fine di iscrivere la cancellazione del socio così come richiesta dal nostro Cliente.

I motivi fondati la sentenza – ben noti e avvalorati dalla giurisprudenza prevalente – erano in sintesi confermativi del fatto che la cancellazione del socio ha una mera funzione dichiarativa e deve essere messa alla conoscenza di tutti secondo l’art. 119, para 1 p. 1, e art. 115, para 3, della Legge Commerciale.

In questo senso le conseguenze eventuali rispetto alla scelta del socio di uscire dalla società spettano alla piena autonomia della società e non è ammissibile esercitare una pretesa di conoscenza da parte dell’Agenzia per le iscrizioni.

Di sicuro interesse è il fatto che questa sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle iscrizioni dinnanzi al Tribunale di Appello.

Ancora più interessante evidenziare detta condotta visto che, anche sulla base della Sentenza del Tribunale di Appello, l’Agenzia non ha il diritto di impugnare le decisioni del Tribunale in merito al rifiuto di iscrizione e risulta, quindi, priva di legittimazione attiva.

La sentenza del Tribunale di Appello non ha nemmeno esaminato la questione in merito, pronunciando in punto di diritto processuale riconoscendo come l’Agenzia non abbia alcun interesse legale nel proporre appello e, quindi, manchi del tutto la legittimazione attiva.

Nei suoi motivi il Tribunale sottolinea come l’Agenzia, nella sua qualità di giurisdizione determinante, non ha la qualità di parte nel procedimento di sicurezza e, quindi, non potrebbe avere il diritto di impugnare un atto del Tribunale emesso in connessione con l’impugnazione del suo atto.

Il diritto di proporre ricorso contro un atto emesso da una giurisdizione /rifiuto/ nell’ambito del processo civile appartiene solo alla parte (privata) interessata, con l’obiettivo di eliminare l’eventuale vizio di alcune condotte poste in essere dall’Agenzia, ma non spetta all’Agenzia stessa.

Sul punto il Tribunale prende posizione anche su temi di qualificazione giuridica dei soggetti coinvolti, riconoscendo come l’Agenzia non abbia funzione amministrativa pura, visto che è stata a questa affidata il mero compito di controllare la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e di procedere all’iscrizione della circostanza richiesta dalla parte privata oppure di rifiutare l’iscrizione se non sono rispettati i requisiti della legge.

Questa decisione corrisponde alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza che risulta unanime riguardo al fatto che la legge non concede la facoltà dell’Agenzia delle Iscrizioni di impugnare le sentenze del Tribunale pronunciate sull’ordine dell’art. 25 della Legge per il registro delle imprese.

Inoltre, elemento pure interessante, il Tribunale di Appello evidenzia come la sentenza del Tribunale di primo grado non potrebbe nemmeno essere oggetto di impugnazione da parte della Agenzia, perché la stessa non ha alcun interesse legale ad impugnare gli atti del Tribunale con il quale si pronuncia sulla legittimità dei suoi rifiuti, stabiliti nel procedimento di registro perché il significato del procedimento di sicurezza è quello di assistere nell’esercizio dei diritti civili, e in particolare i diritti di registro.

In questo caso, l’interesse dell’Agenzia del Registro risulta del tutto assente e la decisione corrisponde alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza prevalente.

Vedi sul tema anche le decisioni recentissime: Ord. n. 526/17.08.2021 del Tribunale d’Appello di Sofia, Ord. 243/20.04.2021 del Tribunale d’Appello di Sofia, Ord. 503/18.08.2021 del Tribunale d’Appello di Sofia.

Il risultato finale è l’entrata in vigore della Sentenza di primo grado per l’annullamento del rifiuto dell’Agenzia e l’iscrizione della cancellazione del socio da parte del funzionario del Registro commerciali, così come richiesto dal nostro Cliente fin dal principio.